Regolamento d'Istituto sulle procedure in caso di sciopero
Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni (da ora Accordo)
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
L’art. 3, comma 2, dell’Accordo prevede che presso ogni istituzione scolastica il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.Lvo 165/2001, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo individuino, in un apposito Protocollo di Intesa, (da ora Protocollo) il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l’istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi.
Licenza
In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato
Uffici responsabili
Tempi
Non è prevista una scadenza.
Data protocollo
2021-02-11
Normativa
- Art. 40 Costituzione
- Legge 15 giugno 1990, n. 146
- Legge 11 aprile 2000, n. 83
- Art. 43 del D.Lvo 165/2001
- Protocollo d’Intesa stipulato con le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca il 3 febbraio 2021